Tavola VII
ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE
DI MONACO MARZO 1934
SULL’ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA
Art. 1
– La cagna viaggia a rischio e pericolo del suo proprietario.
Il proprietario dello stallone deve alla cagna, durante tutto il tempo nel
quale essa è affidata alla sua custodia, tutte le cure che un allevatore
coscienzioso dà ai propri cani.
Art. 2
– Le spese di trasporto, sia nell’andata che nel ritorno, sono a
carico del proprietario della cagna.
Art. 3
– Lo stesso è per le spese straordinarie che il proprietario dello
stallone fosse costretto ad anticipare nell’interesse della cagna; spese
di malattia, di soggiorno anormale dopo la monta, o la cessazione del
calore, spese di imballaggio, ecc.
Art. 4
– Senza accordo formale col proprietario della cagna, non può
essere sostituito un altro stallone a quello che è stato convenuto.
Art. 5
– In caso di monta fortuita da parte di stallone diverso da quello
convenuto, sia prima che dopo la monta dello stallone convenuto, il
proprietario dello stallone ha tutti gli obblighi abituali e non ha nessun
diritto.
Non è tenuto ad altre obbligazioni speciali dal fatto della monta fortuita
che al rimborso del prezzo della monta e delle spese di viaggio della
cagna.
Tuttavia se la monta fortuita ha avuto luogo prima di quella dello stallo-
ne convenuto, una monta da parte di quest’ultimo stallone (monta
appoggiata), può essere fatta con l’autorizzazione formale del proprie-
tario della cagna; in questo caso i diritti ed i doveri reciproci delle parti
sono quelli abituali.
La seconda monta sarà ritardata, in quanto possa aver luogo e nei limi-
ti del possibile, di diversi giorni.
Art. 6
– Quando la cagna sia stata coperta da stalloni differenti, il certi-
ficato di monta menzionerà i diversi stalloni e le date delle loro monte.
Art. 7
– Non si da luogo a ripetizione della monta se non a seguito di
convenzione formale.
Art. 8
– In caso di decesso della cagna presso il proprietario dello stal-
lone, questi farà fare a sue spese la constatazione del decesso, possi-
bilmente da un veterinario.
Ne avvertirà telegraficamente il proprietario della cagna per chiedere se
questi desidera, a proprie spese, l’autopsia della cagna.
Art. 9
– Quando come prezzo della monta è stabilita la corresponsione
di una somma in contanti, il proprietario dello stallone non deve rila-
sciare il certificato di monta che allorquando ne ha ricevuto il prezzo.
Art. 10
– Se il proprietario dello stallone consente alla monta di questi
senza averne ricevuto preventivamente il prezzo, egli ha facoltà di resti-
tuire la cagna contro assegno del prezzo della monta, delle spese di tra-
sporto e delle spese straordinarie eventuali, di cui all’Art. 3.
Art. 11
– Quando per una ragione qualsiasi diversa dalla monta fortuita,
la cagna non ha potuto essere coperta dallo stallone convenuto, il pro-
prietario di questo non ha diritto, eventualmente, che alle spese di tra-
sporto ed a quelle straordinarie di cui all’Art. 3.
Art. 12
– Se la cagna coperta resta vuota, il proprietario dello stallone
conserva i suoi diritti e l’ammontare della somma convenuta.
Art. 13
– Tuttavia, il proprietario della cagna e il suo avente diritto, può
ottenere, per la stessa cagna, la monta dello stesso stallone al primo o
al secondo calore susseguente, a sua scelta, senza dover pagare una
nuova volta il prezzo convenuto.
Se la nuova monta resta inoperante, il diritto non si rinnova più.
Questo diritto cessa anche per la morte della cagna o la incapacità dello
stallone.
Art. 14
– Se nell’intervallo il proprietario dello stallone cede questo, deve
imporre al cessionario le obbligazioni risultanti dal paragrafo preceden-
te.
Il cedente non è garante dell’osservanza di questa obbligazione da
parte del cessionario. Egli è solamente tenuto a dimostrare che ha
imposto la clausola.
Se ha trascurato di imporre la clausola o il cessionario non consente a
sopportarla gratuitamente, il cedente è tenuto al rimborso del prezzo
percepito per la monta.
Art. 15
– In caso di vendita dello stallone o di cambiamento di residen-
za causante, per la nuova monta, un trasferimento in altro Stato o ad
una distanza superiore di cento chilometri a quella che esisteva tra la
residenza dei due proprietari al momento della prima monta, il proprie-
tario della cagna può, se lo preferisce, rinunciando al rinnovamento
della monta, ottenere, dal proprietario che ha ricevuto il prezzo, il rim-
borso di metà della somma versata per la monta rimasta inoperante.
Art. 16
– Quando le condizioni di retribuzione della monta non sono state
determinate o questa è stata accordata con la scelta di un cucciolo, il
proprietario dello stallone ha diritto di esercitare per primo la scelta di un
sol cucciolo dell’intera cucciolata fra il 42° e il 49° giorno dalla nascita.
Può anche esercitarlo prima. In caso di accordo col proprietario della fat-
trice, egli può prolungare questa mora fino al 60° giorno al massimo.
Art. 17
– Se la cagna è morta prima del parto o se essa è rimasta vuota
o se i cuccioli sono morti al momento della scelta, i proprietari perdono
tutti i loro diritti reciproci.
Art. 18
– Nei cinque giorni dalla nascita, il proprietario della fattrice deve
far conoscere al proprietario dello stallone il numero, il sesso e, quando
la razza lo permetta, il colore dei cuccioli nati, ed eventualmente i deces-
si avvenuti o sopravvenuti in questo spazio di tempo. Il proprietario dello
stallone deve, alla ricezione di questo avviso, inviare il certificato di
monta.
Art. 19
– Se non è nato che un solo cucciolo, o se un solo cucciolo è vivo
al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello stallone.
Tuttavia il proprietario della fattrice avrà la facoltà di conservare il pro-
dotto nato o rimasto solo pagando il prezzo preteso abitualmente per la
monta dello stallone adoperato. Se questo prezzo non è conosciuto,
esso sarà stabilito da un arbitro.
Art. 20
– Il proprietario della fattrice deve dare alla cucciolata tutte le cure
di un allevatore coscienzioso.
Quando lo standard della razza prevede l’accorciamento della coda,
questa operazione deve essere fatta a tutta la cucciolata, conforme-
mente alle regole dell’arte e nel tempo necessario perché la piaga sia
interamente cicatrizzata prima del 42° giorno.
Lo stesso è per l’asportazione degli speroni agli arti posteriori o anterio-
ri, quando questa è stata convenuta.
Art. 21
– Il proprietario dello stallone non deve sopportare alcuna spesa
per i suddetti motivi né per l’allevamento fino al 49° giorno.
Art. 22
– Se, malgrado un avviso a mezzo raccomandata inviato dopo il
48° giorno, il proprietario dello stallone non ha esercitato la sua scelta
prima del 56° giorno, il proprietario della fattrice può far esercitare que-
sta scelta da un medico veterinario, o da una persona competente, a
spese del proprietario dello stallone.
Il cucciolo così scelto può essere spedito contro il rimborso delle spese
di veterinario, di imballo, di trasporto e delle spese di allevamento a par-
tire dal 49° giorno.
Art. 23
– Nei Paesi nei quali l’iscrizione nel Libro delle Origini si fa per cuc-
ciolate, il proprietario della cagna deve procedere all’iscrizione dell’intera
cucciolata, a sue spese nei termini di tempo prescritti, e rilasciare gratui-
tamente il pedigree del cucciolo scelto dal proprietario dello stallone.
Art. 24
– Negli altri Paesi, e se la cucciolata non è iscrivibile al Libro delle
Origini, il proprietario della fattrice rilascerà, per il cucciolo scelto, un pedi-
gree il più completo possibile, risalente fino ai bisavoli.
Se in seguito lo stallone e la fattrice si trovano nelle condizioni volute per
avere accesso al Libro delle Origini, e se la loro iscrizione ha per conse-
guenza di rendere possibile l’accesso dei cuccioli al Libro delle Origini, il
proprietario dello stallone o della fattrice ha l’obbligo di compiere le for-
malità necessarie all’iscrizione dello stallone o della fattrice in quanto il
proprietario del cucciolo scelto gliene faccia domanda.
Art. 25
– Se la cagna è ceduta prima del parto o se la cucciolata è cedu-
ta prima della data fissata per la scelta, il cedente deve imporre al ces-
sionario le condizioni che precedono.
Il cedente non è garante dell’osservanza di queste obbligazioni da parte
del cessionario. Esso è solamente tenuto a giustificare che egli ha impo-
sto questa obbligazione al cessionario.
Art. 26
– Se il cedente ha trascurato di imporre questa obbligazione e se,
per questa ragione, il cessionario non permette di esercitare la scelta gra-
tuitamente, il proprietario dello stallone ha diritto, in compenso, al doppio
del prezzo normale della monta di uno stallone di rinomanza equivalente
al suo. In caso di contestazione sul prezzo, questo sarà fissato da un arbi-
tro.
Art. 27
– Il proprietario dello stallone può, se lo preferisce, esigere il prez-
zo normale semplice, fissato eventualmente da un arbitro, se, per causa
del proprietario della fattrice (cessione, cambiamento di residenza, ecc.)
egli si trova obbligato ad esercitare la scelta in un altro Stato o ad una
distanza superiore di cento chilometri a quella che esisteva tra le resi-
denze dei due proprietari al momento della monta.
Art. 28
– Quando una monta viene concessa mediante il compenso
cumulativo del pagamento di un prezzo e della scelta di un cucciolo, il
proprietario dello stallone, salvo stipulazione contraria, ha diritto di eser-
citare la seconda scelta.
In questo caso le regole sopra stabilite devono essere osservate da una
parte quanto al pagamento, dall’altra quanto al prelievo, tenendo conto
delle osservazioni seguenti: il certificato di monta non viene rilasciato se
non dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo e l’avviso della nascita
della cucciolata.
Se la cagna è morta prima del parto, o se tutti i cuccioli sono morti al
momento della scelta, o se la cagna coperta resta vuota o se non nasce
o sopravvive che un unico cucciolo, il proprietario dello stallone conser-
va unicamente e definitivamente i propri diritti alla somma in contanti,
senza rinnovazione di monta.
Art. 29
– Le regole stabilite nei precedenti paragrafi non hanno applica-
zione nel caso di monte fortuite, fatte senza accordo dei proprietari o a
loro insaputa.