ABRUZZO – Art. 17.
Comma 2 – Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto o vanghella con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
Comma 3 – Nei comuni di Barete, Barisciano, Cagnano, Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle, Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L’Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio, Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tonimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, Secinaro e Tione degli Abruzzi, è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l’utilizzo dello zappetto.
Lo zappetto deve avere punta tondeggiante, di dimensioni massime dicentimetri 3 di larghezza e12 di altezza, con manico inamovibile dilunghezza non superiore a centimetri 50.
Comma 5 – E’ fatto divieto dell’uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber magnatum).
BASILICATA – Art. 3.
Comma 2 – La raccolta è consentita esclusivamente con l’impiego del <<vanghetto>> o <<vanghella>> o dello <<zappetto>> aventi la lama dilunghezza non superiore a cm 15 e la larghezza in punta non superiore a cm 8, ed è limitata alle specie commestibili.
CALABRIA – Art. 26.
Comma 2 – Lo scavo va eseguito con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm 15 e larghezza in punta non superiore a cm 8).
CAMPANIA – Art. 6.
Comma 3 – Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente ilvanghetto con l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccolezappette. Nella legge non vi sono indicate le caratteristiche dimensionali.
EMILIA ROMAGNA – Art. 12.
Comma 1 – Lo scavo va eseguito con l’impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm 6.
FRIULI VENEZIA GIULIA – Art. 11.
Comma 2 – La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o “vanghella” o dello “zappetto” aventi l lama della lunghezza superiore a cm 15 e di larghezza in punta non superiore a cm 8.
LAZIO – Art. 5.
Comma 2 – Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il <<vanghetto>> o <<vanghella>>, con l’ausilio, per lo scavo tra le pietre, di piccole zappe .
La Leggere regionale Liguria non ha un articolo apposito sugli attrezzi di raccolta ma fa riferimento alla Legge nazionale 752/85, solamente all’articolo dieci, troviamo quanto di seguito riportato.
Art. 10 (Vigilanza e sanzioni amministrative)
Per le violazioni delle norme della presente legge e della L. 752/85 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
b) raccolta senza attrezzo idoneo.
LOMBARDIA – Art. 116
Modifica del 2010 – Punto “q” – La larghezza della lama del vanghetto o zappetta, non deve superare la misura di cm. 4,5.
MARCHE – Art. 8.
Comma 2 – Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o la “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra 50 e 80 centimetri, e con la lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.
MOLISE – Art. 8.
Comma 2 – Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il <<vanghetto>> o <<vanghello>> con punta rotondeggiante di dimensioni del taglio di cm 15 per cm 6.
PIEMONTE. – Art. 11.
Comma 2 – Lo scavo per l’estrazione del tartufo dal suolo deve essereeffettuato con attrezzi idonei (vanghetto, vanghella, zappetto, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri di larghezza.
PUGLIA Art. 6.
Comma 2 – La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o “vanghella” o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore e cm 15 e larghezza in punta non superiore a cm 8.
SARDEGNA – Art. 8.
Comma 6 – Esiste l’obbligo della raccolta con l’utilizzo di attrezzo idoneo <<vanghetto o vanghella>> ma non vi sono precisate le caratteristiche dimensionali.
TOSCANA – Art. 12.
Comma 2 – Prevede che lo scavo deve avvenire con la vanghella ovanghetto, non vi sono però precisate le caratteristiche dimensionali.
UMBRIA – Art. 6.
La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto o vanghella” o dello “zappetto” aventi la lama di lunghezza non superiore a cm 15 e larghezza in punta non superiore a cm 8.
La legge regionale recita: “Lo scavo è consentito con l’eventuale impiego del <vanghetto o vanghella> avente una lama di forma,rettangolare, dellalunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e, dotata di manico, al massimo di cm 50”.
Testo estratto da il Giornalino F.N:A:T:I
Redatto dal presidente Bruno Sabella
———————————————————————————————————————
Dimensioni dei vanghetti da tartufo
Regione Abruzzo
Lunghezza max: 15 cm
Larghezza max: 3-4 cm
LEGGE REGIONALE del 21 Dicembre 2012, n. 66:
Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
Nei comuni di:
Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L’Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, Secinaro e Tione degli Abruzzi,
è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l’utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.
Regione Basilicata
Lunghezza max: 15 cm
Larghezza max: 8 cm
LEGGE REGIONALE del 27 Marzo 1995 n.35:
Modalità di raccolta dei tartufi
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta è consentita esclusivamente con l’ impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello << zappetto >>, aventi lama di lunghezza non superiore a cm 15 e larghezza in punta non superiore a cm 8, ed è limitata alle specie commestibili, di cui all’ art. 2 della legge n. 752/ 1985, ed ai rispettivi periodi come riportati nella tabella << A >> allegata alla presente legge.
Regione Calabria
Lunghezza max: 15 cm
Larghezza max: 8 cm
LEGGE REGIONALE del 26 Novembre 2001 n. 301:
1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Regione Campania
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: non indicata
LEGGE REGIONALE del 20 Giugno 2006, n. 13
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.
Regione Emilia Romagna
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: 6 cm
LEGGE REGIONALE del 02 Settembre 1991, n.24
1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l’ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l’impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all’uopo, ove occorra, vanno previsti all’atto del rilascio della autorizzazione.
Regione Friuli Venezia Giulia
Lunghezza max: 15 cm
Larghezza max: 8 cm
LEGGE REGIONALE del 16 Agosto 1999, n.23
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello << zappetto >> aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8…
Regione Lazio
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: non indicata
LEGGE REGIONALE del 16 Dicembre 1988, n.82
2. Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il << vanghetto >> o << vanghella >>, con l’ ausilio, per lo scavo tra le pietre, di piccole zappe composte di dimensioni non superiori al << maleppeggio >>.
Regione Liguria
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: non indicata
All’interno della legge regionale della Liguria: “Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” non è presente nessun articolo con indicazioni dimensionali sui vanghetti da tartufo ammessi per la raccolta.
LEGGE REGIONALE del 26 Aprile 2007, n.18
10.Per le violazioni delle norme della presente legge e della l. 752/1985 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) raccolta senza il tesserino prescritto…
b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo, ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta…
c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno…
d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d’arte:…
Regione Lombardia
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: 4,5 cm
LEGGE REGIONALE del 5 Dicembre 2008, n.31
2. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.
Regione Marche
Lunghezza max vanghetto con lama: 120 cm
Larghezza max: 7 cm
LEGGE REGIONALE del 3 Aprile 2013, n.5
Art.8
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e centoventi centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.
Regione Molise
Lunghezza max: 15 cm
Larghezza max: 6 cm
LEGGE REGIONALE del 27 maggio 2005, n. 24.
Art.9
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella” di forma rettangolare di dimensioni massime di centimetri 15 per centimetri 6, con un lato inferiore atto al taglio e di forma rotondeggiante e l’altro lato inferiore rigido con l’asta. Per la raccolta del tartufo nero la forma del vanghello può essere anche a forchetta con denti cilindrici di centimetri 1 di diametro e appuntiti, con dimensioni massime sempre di centrimetri 15 per 6.
Regione Piemonte
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: 8 cm
LEGGE REGIONALE del 25 giugno 2008, n.16
Art.11
2. Lo scavo per l’estrazione del tartufo dal suolo deve essere effettuato con attrezzi idonei (vanghetto, vanghella, zappetta, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri di larghezza, solo dopo la segnalazione di rinvenimento da parte del cane, limitatamente al punto ove lo stesso lo ha iniziato.
Regione Puglia
Lunghezza max: 15 cm
Larghezza max: 8 cm
LEGGE REGIONALE del 23 marzo 2015, n. 8
Art.14
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o “venghella” o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.
Regione Sardegna
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: non indicata
Art.18
6. Esiste l’obbligo della raccolta con l’utilizzo di attrezzo idoneo
Regione Toscana
Lunghezza max: non indicata
Larghezza max: non indicata
LEGGE REGIONALE del 11 aprile 1995, n. 50
Art.12
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Regione Umbria
Lunghezza max: 15 cm
Larghezza max: 8 cm
LEGGE REGIONALE del 28 febbraio 1994, n. 6
Art.12
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del «vanghetto» o «vanghella» o dello «zappetto» aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:
Regione VENETO
Lunghezza max: 10 cm
Larghezza max: 3 cm
LEGGE REGIONALE del 28 giugno 1988, n. 30
Art.8
4. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l’eventuale impiego del “ vanghetto ” o “ vanghella ” avente una lama di forma rettangolare della
lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
buonasera,
per la Sardegna, il comma 6 dell’articolo 8 a che Legge si riferisce?
mandami il testo danilo